Art. 15
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.