Art. 15 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e' sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge  n.  19  del  2020.   Resta   fermo   quanto   previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.