Art. 16 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui  al
provvedimento  adottato  in  data  2  marzo   2021,   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.