Art. 2 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi  di
ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono  consentite,  anche
al chiuso, nel rispetto dei limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui
all'articolo 1, nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.