Art. 4
Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere
1. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' di palestre
sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di
adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.
2. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita'
ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.