Art. 5 
 
                 Eventi sportivi aperti al pubblico 
 
  1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e  dal  1°  luglio
2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico  anche
agli eventi e alle competizioni sportive diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021,  esclusivamente  con
posti a sedere preassegnati e a  condizione  che  sia  assicurato  il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori  che  non  siano  abitualmente  conviventi,  sia  per   il
personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di
spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti  all'aperto
e a 500 per impianti al chiuso. Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri  definiti  dal
Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile  assicurare  il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli  eventi  e
le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.