Art. 5
Eventi sportivi aperti al pubblico
1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio
2021 anche al chiuso, e' consentita la presenza di pubblico anche
agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui
all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con
posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli
spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di
spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto
e a 500 per impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal
Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il
rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e
le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.