Art. 8 
 
                  Parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di  protocolli  e
linee  guida  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge n. 33 del 2020.