Art. 8
Parchi tematici e di divertimento
1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e
linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020.