Art. 9 
 
  Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri  ricreativi,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel
rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con  la  prescrizione
che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.