Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo  1,  dell'Accordo
di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato  in  euro  6.210
annui ad  anni  alterni  a  decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.