Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo
di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 6.210
annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.