Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2,
paragrafo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1,
lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.