Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle   disposizioni   dell'Accordo   di   cui
all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione  dell'articolo  2,
paragrafo 1, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli  3,  paragrafo  1,
lettera b., 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della  presente
legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.