IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»; Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021; Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialita' e favorire la natalita'; Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Assegno temporaneo per i figli minori 1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente: 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta'; 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.