Art. 2 
 
Criteri per la determinazione dell'assegno  temporaneo  per  i  figli
                               minori 
 
  1. L'assegno a  favore  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  1  e'
determinato in base alla tabella di cui all'Allegato  1  al  presente
decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi
mensili  dell'assegno  temporaneo  per  ciascun  figlio  minore,   in
relazione al numero dei figli minori. 
  2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per
ciascun figlio minore con disabilita'. 
  3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, e'
riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel
limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno  2021.
L'INPS provvede al monitoraggio del  rispetto  del  limite  di  spesa
anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attivita'  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 8.