Art. 3 
 
        Modalita' di presentazione della domanda e decorrenza 
 
  1. La domanda e' presentata in modalita' telematica all'INPS ovvero
presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,  n.
152, secondo le modalita' indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021.
Resta ferma la decorrenza della  misura  dal  mese  di  presentazione
della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre
2021, sono corrisposte le mensilita' arretrate a partire dal mese  di
luglio 2021. 
  2. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del
richiedente  ovvero  mediante  bonifico  domiciliato,  salvo   quanto
previsto all'articolo 4, comma 3, del presente  decreto  in  caso  di
nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza.  In  caso  di
affido condiviso dei minori, l'assegno  puo'  essere  accreditato  in
misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. 
  3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.