Art. 4 
 
                           Compatibilita' 
 
  1. Il beneficio di cui all'articolo 1 e' compatibile con il Reddito
di cittadinanza di cui  al  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2019,  n.  26,
secondo quanto previsto dai commi 3  e  4,  e  con  la  fruizione  di
eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico  erogate
dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli  enti
locali, nonche', nelle more dell'attuazione  della  legge  1°  aprile
2021, n. 46, con le misure indicate all'articolo 3, comma 1,  lettere
a) e b),  della  medesima  legge  n.  46  del  2021,  con  esclusione
dell'assegno per il nucleo familiare  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. 
  2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione
dell'assegno di cui  all'articolo  1,  la  dichiarazione  sostitutiva
unica (DSU) di cui all'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  aggiornata,  e'  presentata
entro due mesi dalla data della variazione.  Dal  mese  successivo  a
quello di presentazione della DSU aggiornata, la  prestazione  decade
d'ufficio, ovvero e' adeguata nel caso  in  cui  i  nuclei  familiari
abbiano presentato  contestualmente  una  nuova  domanda  di  assegno
temporaneo. 
  3. Per i nuclei familiari percettori di  Reddito  di  cittadinanza,
l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite  di  spesa  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,   l'assegno   di   cui   all'articolo   1
congiuntamente ad esso e con le modalita' di erogazione  del  Reddito
di  cittadinanza,  fino  a  concorrenza   dell'importo   dell'assegno
spettante in ciascuna mensilita' ai  sensi  di  quanto  previsto  dal
presente comma. Il beneficio complessivo  e'  determinato  sottraendo
dall'importo teorico spettante la quota di  Reddito  di  cittadinanza
relativa ai  figli  minori  che  fanno  parte  del  nucleo  familiare
calcolata sulla base della scala di equivalenza di  cui  all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019. 
  4. Per la determinazione del reddito familiare di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera b), n. 4),  del  decreto-legge  n.  4  del  2019,
l'assegno temporaneo non si computa nei trattamenti assistenziali  di
cui all'articolo 2, comma 6, del medesimo decreto-legge.