Art. 5 
 
  Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare 
 
  1. A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021,  con
riferimento agli importi  mensili  in  vigore,  superiori  a  zero  e
percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno  per  il  nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo  1988,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  maggio  1988,  n.
153, e' riconosciuta una  maggiorazione  di  euro  37,5  per  ciascun
figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e  di  euro  55  per
ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.