Art. 5 Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare 1. A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli. 2. Agli oneri derivanti dal comma. 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.