Art. 7 
 
Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa  relativi
              ai trattamenti di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 22  marzo  2021,  n.
41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021,  n.  69,
il  secondo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   «Ai   fini
dell'integrazione del complessivo limite di spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma e' in ogni caso reso disponibile l'importo
di 707,4 milioni di euro per l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,
comma 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.  176,  il  quale  e'
trasferito all'INPS e, qualora dovessero verificarsi le condizioni di
cui all'ultimo periodo del comma 12, attribuito  dall'INPS  medesimo,
previa comunicazione  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   per
l'integrazione degli specifici  limiti  di  spesa  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  in  ragione   delle   risultanze   del
monitoraggio effettuato ai fini del rispetto dei limiti di spesa.». 
  2. A seguito dell'attivita'  di  monitoraggio  prevista  dal  terzo
periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato decreto-legge n. 41 del
2021 e in coerenza con le  finalita'  ivi  indicate,  il  complessivo
limite di spesa per l'anno 2021 relativo ai trattamenti CISOA di  cui
al primo periodo del medesimo articolo 8, comma 13, e' ridotto di 300
milioni di euro ed e' corrispondentemente incrementato il complessivo
limite di spesa per l'anno 2021  relativo  ai  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga di cui allo stesso primo periodo del  predetto
articolo 8, comma 13. 
  3. La verifica del raggiungimento, anche in  via  prospettica,  dei
limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo  periodo,  del
predetto decreto-legge n. 41 del 2021 e' effettuata, sulla  base  del
monitoraggio previsto, in base a  quanto  effettivamente  fruito  dai
datori di lavoro autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale
per l'anno 2021, individuando la quota delle ore autorizzabili, sulla
base delle risultanze del monitoraggio al 31 maggio 2021 della  quota
delle ore  fruite  rispetto  alle  ore  autorizzate  di  integrazione
salariale relative all'anno 2020.