Art. 8 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610  milioni
di euro per l'anno  2021  e  agli  oneri  derivanti  dall'articolo  5
valutati in 1.390 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  per  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.