Art. 2 
 
                     Adempimenti amministrativi 
 
  1. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina
un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari
all'attuazione dell'articolo 1. 
  2. Il commissario di cui  al  comma  1  e'  nominato  dal  Ministro
dell'interno, sentite la regione Emilia-Romagna, la regione Marche  e
la   provincia   di   Rimini,   anche   al   fine   di    individuare
l'amministrazione  che,  nell'ambito  dei  propri   stanziamenti   di
bilancio,  ha  il  compito   di   sostenere   gli   oneri   derivanti
dall'attivita' dello stesso commissario. Gli enti territoriali di cui
al primo periodo si esprimono  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta del parere, decorso il quale il Ministro dell'interno  puo'
comunque procedere alla nomina. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e
le  province  di  Pesaro  e  Urbino  e  di  Rimini  provvedono   agli
adempimenti di rispettiva competenza. Ove gli adempimenti  richiedano
il concorso di due o  piu'  tra  i  citati  enti,  questi  provvedono
d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 1.
Gli enti  istituzionali  interessati  concorrono,  nel  rispetto  del
principio  di  leale  collaborazione,  agli   adempimenti   necessari
all'attuazione dell'articolo 1 per mezzo di accordi,  intese  e  atti
congiunti, garantendo continuita' nelle prestazioni e nell'erogazione
dei servizi e definendo e regolando i profili  successori,  anche  in
materia di beni demaniali e patrimoniali disponibili e  indisponibili
e in materia fiscale e finanziaria. Gli enti interessati, nella  fase
transitoria, garantiscono la piena conoscibilita' delle normative  da
applicare e delle procedure da seguire nei  diversi  ambiti  di  loro
competenza  e  prestano  ai  residenti,  agli  enti  e  alle  imprese
l'assistenza  necessaria  affinche'  il  processo   di   distacco   e
aggregazione arrechi ad essi il minor  disagio  possibile.  Gli  enti
interessati  devono  comunque  assicurare,  nella  fase  transitoria,
l'incolumita' pubblica, la tutela della salute, la parita' di accesso
alle prestazioni e la tutela di ogni  altro  interesse  primario  dei
residenti nei territori dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio. 
  3. I sindaci dei comuni di  cui  all'articolo  1  partecipano,  con
funzioni consultive, alle attivita'  di  cui  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo. 
  4. Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province  di  Pesaro  e
Urbino e di Rimini provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1 e  2
entro centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Ove uno o piu' tra tali adempimenti non  siano  stati
espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al  citato
comma 1 fissa un ulteriore  congruo  termine;  agli  adempimenti  che
risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine
provvede il commissario  stesso,  con  proprio  atto,  in  ogni  caso
assicurando che gli adempimenti necessari siano posti in essere entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. In conseguenza  delle  variazioni  territoriali  previste  dalla
presente legge, i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio cessano di
far parte dei collegi uninominali Marche 06  e  Marche  01,  di  cui,
rispettivamente, alle tabelle A1 e B1 allegate al decreto legislativo
12 dicembre 2017, n.  189,  ed  entrano  a  fare  parte  dei  collegi
Emilia-Romagna 15 ed Emilia-Romagna 01, di cui, rispettivamente, alle
medesime tabelle A1 e B1. 
  6. Gli atti e gli affari  amministrativi  pendenti,  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  presso  organi  dello  Stato
costituiti nell'ambito della provincia di Pesaro  e  Urbino  o  della
regione  Marche  e  relativi  a  cittadini  e  a  enti  compresi  nel
territorio dei comuni di cui  all'articolo  1  sono  attribuiti  alla
competenza dei rispettivi  organi  e  uffici  costituiti  nell'ambito
della provincia di Rimini o della regione Emilia-Romagna. 
  7. Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali  alle  province,
si applica l'articolo 4, comma 9-bis, del  decreto-legge  25  gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010,
n. 42. 
  8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate provvedono alle attivita' derivanti dall'attuazione della
presente  legge  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il decreto legislativo  12  dicembre  2017,  n.  189,
          recante:  «Determinazione  dei  collegi  elettorali   della
          Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  in
          attuazione dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017,  n.
          165, recante modifiche al sistema di elezione della  Camera
          dei deputati e  del  Senato  della  Repubblica.  Delega  al
          Governo  per  la  determinazione  dei  collegi   elettorali
          uninominali e  plurinominali.»,  e'  stato  pubblicato  nel
          Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  del   19
          dicembre 2017, n. 295. 
              - Si riporta il testo dell'art.  4,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42,  recante:
          «Interventi urgenti concernenti  enti  locali  e  regioni»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2010, n.
          20, e' il seguente: 
                «Art. 4 (Disposizioni per la funzionalita' degli enti
          locali). - Omissis. 
                9-bis. Ai fini della determinazione dei trasferimenti
          erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010
          e seguenti, nel caso di modificazioni delle  circoscrizioni
          territoriali  degli  enti   locali   dovute   a   distacchi
          intervenuti ai  sensi  dell'articolo  132,  secondo  comma,
          della  Costituzione,  l'attribuzione  dei  fondi  spettanti
          avviene in proporzione al  territorio  e  alla  popolazione
          trasferita tra i diversi enti nonche'  ad  altri  parametri
          determinati in base ad una  certificazione  compensativa  e
          condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza  di
          comunicazione da parte degli enti interessati,  sulla  base
          dell'avvenuto accordo locale,  la  ripartizione  dei  fondi
          erogati dal Ministero dell'interno e' disposta  per  il  50
          per cento in base alla popolazione residente e  per  il  50
          per  cento  in  base  al   territorio,   secondo   i   dati
          dell'istituto nazionale di statistica.».