Art. 3 Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «38-bis».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 37 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 37 (Operazioni con l'estero e volume d'affari). - 1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'art. 36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72 dello stesso decreto. 2. Gli acquisti dei beni di cui all'art. 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'art. 1, primo comma, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'art. 36 registrate per l'anno. 4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'art. 36 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.». - Per i riferimenti normativi della legge 22 marzo 1995, n. 85, si veda nelle note alle premesse.