Art. 3 
 
Modificazioni al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 
 
  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
le parole «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «38-bis». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 37  del  citato  decreto-legge  23
          febbraio 1995 n. 41, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 22 marzo 1995, n. 85, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 37 (Operazioni con l'estero e volume d'affari).
          - 1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'art.
          36 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso  di
          cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  in
          caso di cessione ai sensi degli articoli 38-quater, 71 e 72
          dello stesso decreto. 
                2.  Gli  acquisti  dei  beni  di  cui  all'art.   36,
          assoggettati al regime ivi previsto nello Stato  membro  di
          provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari.
          Per le cessioni degli  stessi  beni  non  si  applicano  le
          disposizioni degli articoli 38-bis, 41 e 58, comma  1,  del
          decreto-legge 30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 
                3. Agli effetti del calcolo della percentuale del  10
          per cento di cui all'art. 1, primo comma, lettera  a),  del
          decreto-legge 29 dicembre 1983,  n.  746,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.  17,  si
          tiene conto degli ammontari  delle  differenze  di  cui  al
          comma  1,  al  netto  delle  operazioni  di  cui   all'art.
          38-quater del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene  conto
          dell'ammontare imponibile di tutte  le  operazioni  di  cui
          all'art. 36 registrate per l'anno. 
                4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i  soggetti
          che applicano il  regime  di  cui  all'art.  36  il  volume
          d'affari e'  costituito  dall'ammontare  dei  corrispettivi
          dovuti dai cessionari, al netto  dell'imposta  relativa  al
          margine.». 
              - Per i riferimenti  normativi  della  legge  22  marzo
          1995, n. 85, si veda nelle note alle premesse.