Art. 4 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 471 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1,  terzo  periodo,  le  parole  «o  tardiva»  sono
soppresse, le parole «di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies»
sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  agli  articoli  70.1  e  da
74-quinquies a 74-septies» e le parole «la sanzione  e'  commisurata»
sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione di cui al primo  periodo
e' commisurata»; 
      2) al comma 1, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente:
«Nel caso di presentazione della  dichiarazione  cui  sono  tenuti  i
soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1  e
da  74-quinquies  a  74-septies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in  cui
doveva essere presentata, si applica  la  sanzione  dal  sessanta  al
centoventi  per  cento   dell'ammontare   dell'imposta   dovuta   nel
territorio dello Stato per il periodo oggetto di  dichiarazione,  con
un minimo di  euro  200.  Se  la  dichiarazione  di  cui  al  periodo
precedente e' presentata entro  il  termine  di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo successivo si applica  la  sanzione
dal trenta al sessanta per cento dell'ammontare  dell'imposta  dovuta
nel territorio dello Stato per il periodo oggetto  di  dichiarazione,
con un minimo di euro 100.». 
      3) al comma 6, le parole  «di  cui  all'articolo  74-quinquies,
commi 1 e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  agli  articoli
74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,»; 
    b)  all'articolo   8,   comma   1,   le   parole   «dall'articolo
74-quinquies,  comma  6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dagli
articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e  74-sexies.1,  comma
10,». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n.  471,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art.  5  (Violazioni  relative  alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui
          sono tenuti i soggetti che applicano i regimi  speciali  di
          cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a  74-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, la sanzione di cui al  primo  periodo  e'  commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui
          sono tenuti i soggetti che applicano i regimi  speciali  di
          cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a  74-septies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, entro  tre  anni  dalla  data  in  cui  doveva  essere
          presentata,  si  applica  la  sanzione  dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel
          territorio  dello  Stato  per   il   periodo   oggetto   di
          dichiarazione,  con  un  minimo  di   euro   200.   Se   la
          dichiarazione di cui al periodo  precedente  e'  presentata
          entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
          relativa al periodo successivo si applica la  sanzione  dal
          trenta al sessanta per  cento  dell'ammontare  dell'imposta
          dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di
          dichiarazione, con un minimo di euro 100. 
                2. Se l'omissione riguarda la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  la  sanzione  e'  riferita   all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
                3. Se il soggetto effettua esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
          si applica anche se e' omessa la  dichiarazione  prescritta
          dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  nel  caso  di  effettuazione  di  acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. Se  la  dichiarazione
          omessa e' presentata  entro  il  termine  di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto
          passivo abbia  avuto  formale  conoscenza,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 
                4.  Se   dalla   dichiarazione   presentata   risulta
          un'imposta inferiore a quella  dovuta  ovvero  un'eccedenza
          detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante,  si
          applica  la  sanzione   amministrativa   dal   novanta   al
          centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della
          differenza di credito utilizzato. 
                4-bis. La sanzione di cui al  comma  4  e'  aumentata
          della meta' quando la  violazione  e'  realizzata  mediante
          l'utilizzo di fatture o altra documentazione  falsa  o  per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
                4-ter. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  4-bis,  la
          sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
          maggiore imposta ovvero la minore  eccedenza  detraibile  o
          rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
          per  cento  dell'imposta,   dell'eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile  dichiarata  e,   comunque,   complessivamente
          inferiore a euro 30.000. 
                4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza
          tra   l'ammontare   del   tributo   liquidato    in    base
          all'accertamento  e  quello  liquidabile   in   base   alle
          dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                5.  Chi  chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile
          risultante dalla dichiarazione in assenza  dei  presupposti
          individuati dall'art. 30 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al  trenta  per  cento  del
          credito rimborsato. 
                6. Chiunque, essendovi obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio o  variazione  di  attivita',
          previste  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o  la
          presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'  o  in  cui  sono  conservati
          libri,  registri,  scritture  e  documenti  e'  punito  con
          sanzione da euro  500  a  euro  2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione o  le  comunicazioni  di  cui  agli  articoli
          74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  con  indicazioni   incomplete   o   inesatte,   anche
          relativamente all'indirizzo di posta elettronica e  all'URL
          del sito web, tali da non consentire  l'individuazione  del
          contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita'. La
          sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se  l'obbligato
          provvede   alla   regolarizzazione   della    dichiarazione
          presentata  nel  termine  di  trenta   giorni   dall'invito
          dell'ufficio.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          18 dicembre 1997, n.  471,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma  2,
          74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si
          applica la sanzione in  misura  massima  nelle  ipotesi  di
          omessa presentazione del modello per la  comunicazione  dei
          dati rilevanti ai fini  dell'applicazione  degli  studi  di
          settore,  laddove  tale  adempimento  sia  dovuto   ed   il
          contribuente non abbia provveduto  alla  presentazione  del
          modello anche  a  seguito  di  specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
                2. La sanzione prevista dal comma 1  si  applica  nei
          casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti
          dei   quali   e'   prescritta   la   conservazione   ovvero
          l'esibizione all'ufficio. 
                3. Si applica la sanzione amministrativa da euro  500
          a  euro  4.000   quando   l'omissione   o   l'incompletezza
          riguardano gli elementi previsti nell'art.  4  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                3-bis. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
                3-ter. Quando l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati
          o territori a regime fiscale  privilegiato  individuati  in
          base ai criteri  di  cui  all'art.  47-bis,  comma  1,  del
          medesimo   testo   unico,   si   applica    una    sanzione
          amministrativa pari al dieci  per  cento  dei  dividendi  e
          delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente  e  non
          indicati, con un minimo di 1.000  euro  ed  un  massimo  di
          50.000 euro. 
                3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
                3-quinquies.  Quando  l'omissione  o  l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, si  applica  una  sanzione  da  euro
          2.000 a euro 21.000.».