Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui al presente decreto e sono definite le modalita' operative e gestionali necessarie per l'esecuzione dei rimborsi e per l'applicazione dei regimi speciali disciplinati dal presente decreto.