Art. 7 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. Con uno o piu' provvedimenti del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate e del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ove
necessario, d'intesa tra loro, sono individuati gli Uffici competenti
allo svolgimento delle attivita' e dei controlli di cui  al  presente
decreto  e  sono  definite  le  modalita'  operative   e   gestionali
necessarie per l'esecuzione dei rimborsi  e  per  l'applicazione  dei
regimi speciali disciplinati dal presente decreto.