Art. 8 
 
Modificazioni al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,  convertito,
  con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 
 
  1. Sono abrogati i commi 11, 12, 13, 14 e 15  dell'articolo  11-bis
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 
 
          Note all'art. 8: 
              -  Il  testo  dell'art.  11-bis  del  decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in  materia  di
          sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
          amministrazione), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 2018, n. 290, convertito con  modificazioni  dalla
          legge 11 febbraio 2019, n. 12,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36, cosi' recita: 
                "Art. 11-bis (Misure di  semplificazione  in  materia
          contabile in favore degli enti locali).  -  1.  Nelle  more
          della conclusione dei lavori  del  tavolo  tecnico-politico
          per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un
          percorso di revisione organica della disciplina in  materia
          di ordinamento delle province e delle citta' metropolitane,
          al superamento dell'obbligo  di  gestione  associata  delle
          funzioni e alla semplificazione degli oneri  amministrativi
          e contabili a carico dei  comuni,  soprattutto  di  piccole
          dimensioni,  di  cui   all'art.   1,   comma   2-ter,   del
          decreto-legge  25  luglio  2018,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  21  settembre  2018,  n.  108,
          all'art. 1, comma 1120, lettera a), della legge 27 dicembre
          2017, n. 205, le parole: «30 giugno 2019»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «31 dicembre 2019». 
                2.  Fermo  restando   quanto   previsto   dai   commi
          557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre  2006,
          n. 296, per i comuni privi di  posizioni  dirigenziali,  il
          limite  previsto  dall'art.  23,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 25 maggio  2017,  n.  75,  non  si  applica  al
          trattamento   accessorio   dei   titolari   di    posizione
          organizzativa di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del
          contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al
          personale  del  comparto   funzioni   locali   -   Triennio
          2016-2018, limitatamente al differenziale tra  gli  importi
          delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato   gia'
          attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL
          e l'eventuale maggiore valore delle  medesime  retribuzioni
          successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art. 15,
          commi 2 e 3, del medesimo CCNL,  attribuito  a  valere  sui
          risparmi conseguenti all'utilizzo  parziale  delle  risorse
          che possono essere destinate alle assunzioni di personale a
          tempo indeterminato che sono  contestualmente  ridotte  del
          corrispondente valore finanziario. 
                3. E' costituito presso il Ministero dell'economia  e
          delle finanze un tavolo  tecnico-politico  cui  partecipano
          rappresentanti  dell'Associazione  nazionale   dei   comuni
          italiani (ANCI) e tecnici dei  Dipartimenti  del  tesoro  e
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per
          gli   affari   interni   e   territoriali   del   Ministero
          dell'interno, da individuare entro dieci giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, con il compito di formulare proposte  per
          la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali  in
          considerazione della durata  delle  posizioni  debitorie  e
          dell'andamento  dei  tassi  correntemente   praticati   nel
          mercato  del  credito  rivolto   agli   enti   locali.   Ai
          partecipanti  al  tavolo  di  cui  al  presente  comma  non
          spettano gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a  qualsiasi
          titolo dovuti, ne' rimborsi spese. 
                4. Al primo periodo del comma 866 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:  «Per  gli  anni
          dal 2018 al 2020» sono soppresse. 
                5. All'art. 4 del decreto-legge 24  giugno  2016,  n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto
          2016, n. 160, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
                  «2. I comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano  al
          Ministero dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di
          quindici giorni successivi alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto per  l'anno
          2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al
          2018, ed entro il 20 dicembre  2019  per  l'anno  2019,  la
          sussistenza della fattispecie di cui comma 1,  ivi  incluse
          le richieste non soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con
          modalita'    telematiche    individuate    dal    Ministero
          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero
          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, da adottare entro novanta  giorni  dal
          termine  di  invio  delle  richieste.  Nel  caso   in   cui
          l'ammontare  delle  richieste  superi   l'ammontare   annuo
          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite
          proporzionalmente». 
                6. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane
          possono  ripartire   l'eventuale   disavanzo,   conseguente
          all'operazione di stralcio dei crediti fino  a  1.000  euro
          affidati agli agenti della riscossione prevista dall'art. 4
          del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in  un
          numero massimo di  cinque  annualita'  in  quote  costanti.
          L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo'
          essere  superiore  alla  sommatoria  dei   residui   attivi
          cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto
          dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita'
          nel risultato di amministrazione. 
                7. Al comma 855 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
          2018, n. 145, le parole: «entro il termine del 15  dicembre
          2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del
          30 dicembre 2019». 
                8. Dopo il comma  895  dell'art.  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: 
                  «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non  piu'
          acquisibile dai comuni a  seguito  dell'introduzione  della
          TASI di cui  al  comma  639  dell'art.  1  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, e' attribuito ai comuni  interessati
          un contributo complessivo di 110 milioni di euro per l'anno
          2019, da ripartire con decreto del  Ministero  dell'interno
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da emanare entro il 30  aprile  2019,  in
          proporzione al peso del contributo di ciascun ente  di  cui
          alla tabella B  allegata  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  10  marzo  2017,  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29
          maggio 2017. 
                  895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari  a
          110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede: 
                    a)  quanto  a  90  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
          255; 
                    b)  quanto  a  10  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica  economica,  di  cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307; 
                    c)  quanto  a  10  milioni  di   euro,   mediante
          corrispondente   riduzione   del   fondo   derivante    dal
          riaccerta-mento dei residui passivi ai sensi dell'art.  49,
          comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014,  n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze». 
                9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al   punto   5
          dell'accordo  sottoscritto  il  30  gennaio  2018  tra   il
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione
          Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui  all'art.  1,  comma
          748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato  di
          71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante  corrispondente
          utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a
          15. 
                10. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019», le parole:  «20
          febbraio 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «31  marzo
          2019» e le parole: «10 marzo 2019»  sono  sostituite  dalle
          seguenti: «15 aprile 2019»; 
                  b) ai commi 824 e 842, le parole: «dai commi  98  e
          126» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»; 
                  c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019»  sono
          sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019». 
                11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le  vendite  a
          distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC
          e laptop, importati da territori terzi o  Paesi  terzi,  di
          valore intrinseco non superiore a euro  150,  si  considera
          che lo stesso soggetto  passivo  abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di
          telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC  e  laptop,
          effettuate nell'Unione europea da un soggetto  passivo  non
          stabilito nell'Unione europea a una persona che non  e'  un
          soggetto passivo,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto
          passivo che facilita la cessione abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e  12,  si
          presume  che  la  persona  che   vende   i   beni   tramite
          l'interfaccia elettronica sia  un  soggetto  passivo  e  la
          persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. 
                14. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a  conservare
          la   documentazione   relativa   a   tali   vendite.   Tale
          documentazione deve essere dettagliata in modo  sufficiente
          da consentire  alle  amministrazioni  fiscali  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea  in  cui  tali  cessioni  sono
          imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata
          in modo  corretto,  deve,  su  richiesta,  essere  messa  a
          disposizione  per  via  elettronica  degli   Stati   membri
          interessati e deve essere  conservata  per  un  periodo  di
          dieci anni a partire  dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui
          l'operazione e' stata effettuata. 
                15. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto  a  designare
          un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se
          stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso
          un accordo di assistenza reciproca. 
                16. Il comma 895 dell'art. 1 della legge 30  dicembre
          2018, n. 145, e' abrogato. 
                17.  Al  fine   di   potenziare   ulteriormente   gli
          interventi  in  materia  di   sicurezza   urbana   per   la
          realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5,  comma  2,
          lettera a), del decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  2017,
          n. 48, con  riferimento  all'installazione,  da  parte  dei
          comuni, di sistemi di  videosorveglianza,  l'autorizzazione
          di spesa  di  cui  all'art.  5,  comma  2-ter,  del  citato
          decreto-legge n. 14 del 2017 e' incrementata di 20  milioni
          di euro per l'anno 2019. 
                18. All'onere di cui al comma 17 si provvede mediante
          utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo
          per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui
          alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di  previsione
          del Ministero dell'interno.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                19.  Con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di  riferimento,
          sono definite le modalita' di presentazione delle richieste
          da parte  dei  comuni  interessati  nonche'  i  criteri  di
          ripartizione delle ulteriori risorse  di  cui  al  comma  1
          dell'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.
          113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
          2018, n. 132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.".