Art. 11 
 
          Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie 
 
  1. Con legge di bilancio e' determinato lo stanziamento annuale  da
assegnare all'Agenzia da iscrivere sul capitolo di  cui  all'articolo
18, comma 1, sulla base della  determinazione  del  fabbisogno  annuo
operata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previamente
comunicata al COPASIR. 
  2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da: 
    a)  dotazioni  finanziarie   e   contributi   ordinari   di   cui
all'articolo 18 del presente decreto; 
    b) corrispettivi per i servizi prestati  a  soggetti  pubblici  o
privati; 
    c)  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento   della   proprieta'
industriale,   dei   prodotti   dell'ingegno   e   delle   invenzioni
dell'Agenzia; 
    d) altri proventi patrimoniali e di gestione; 
    e) contribuiti dell'Unione europea o di organismi internazionali,
anche a seguito della partecipazione a specifici  bandi,  progetti  e
programmi di collaborazione; 
    f) proventi delle sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  ai  sensi  di
quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  NIS,  dal  decreto-legge
perimetro e dal  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e
relative disposizioni attuative; 
    g) ogni altra eventuale entrata. 
  3. Il regolamento di contabilita'  dell'Agenzia,  che  ne  assicura
l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  direttore  generale
dell'Agenzia, previo parere del  COPASIR  e  sentito  il  CIC,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, anche  in  deroga  all'articolo  17
della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  alle  norme  di  contabilita'
generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni: 
    a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  adottati  dal
direttore  generale  dell'Agenzia  sono  approvati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC  e  sono
trasmessi alla Corte dei conti che  esercita  il  controllo  previsto
dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte  dei  conti
sono trasmessi, al COPASIR. 
  4.  Con  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  su   proposta   del   direttore   generale
dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle  norme  in
materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il
CIC, sono definite le  procedure  per  la  stipula  di  contratti  di
appalti di lavori e forniture di beni  e  servizi  per  le  attivita'
dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale  nello
spazio cibernetico e per quelle svolte in raccordo con il Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla  legge  n.
124 del 2007, ferma restando  la  disciplina  dell'articolo  162  del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.