Art. 12 
 
                              Personale 
 
  1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico, anche  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente  decreto,
la disciplina  del  contingente  di  personale  addetto  all'Agenzia,
tenuto conto delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale nello
spazio  cibernetico  attribuite  all'Agenzia  e  tenuto  conto  delle
attivita'  svolte  dalla  stessa  in  raccordo  con  il  Sistema   di
informazione per la sicurezza della Repubblica di cui alla  legge  n.
124  del  2007.  Il  regolamento   definisce   l'ordinamento   e   il
reclutamento del personale, e il  relativo  trattamento  economico  e
previdenziale,  prevedendo,  in   particolare,   per   il   personale
dell'Agenzia un trattamento economico pari a quello in  godimento  da
parte  dei  dipendenti  della  Banca  d'Italia,  sulla  scorta  della
equiparabilita'   delle   funzioni   svolte   e   del   livello    di
responsabilita'  rivestito.  La  predetta  equiparazione,   sia   con
riferimento al trattamento economico in servizio  che  previdenziale,
produce effetti avendo riguardo alle anzianita' di servizio  maturate
a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia. 
  2. Il regolamento determina, nei limiti delle  risorse  finanziarie
disponibili, in particolare: 
    a) l'istituzione di  un  ruolo  del  personale  e  la  disciplina
generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia; 
    b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a  tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo
determinato,  con  contratti  di  diritto  privato,  di  soggetti  in
possesso  di  alta   e   particolare   specializzazione   debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per
lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita'
dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine  in
un arco di tempo prefissato; 
    c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non
superiore a cinquanta unita', composto da personale  collocato  fuori
ruolo o in posizione di comando o altra analoga  posizione,  prevista
dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale  non  appartenente  alla
pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  specifica  ed   elevata
competenza in materia di  cybersicurezza  e  di  tecnologie  digitali
innovative, nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e disseminazione, nonche' di  significativa  esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo  sviluppo  di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga  scala.  Il
regolamento, a tali fini, disciplina la composizione del  contingente
e il compenso spettante per ciascuna professionalita'; 
    d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che
e' possibile assumere a tempo determinato; 
    e) la possibilita' di impiegare  personale  del  Ministero  della
difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    f) le ipotesi di incompatibilita'; 
    g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera   all'interno
dell'Agenzia; 
    h) la disciplina e  il  procedimento  per  la  definizione  degli
aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali  compensi  accessori,
economici  del  rapporto  di  impiego  del   personale   oggetto   di
negoziazione con le rappresentanze del personale; 
    i)  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante  il  Codice  della
proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed  alle  invenzioni
dei dipendenti dell'Agenzia; 
    l) i casi di cessazione dal  servizio  del  personale  assunto  a
tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei  rapporti
a tempo determinato; 
    m) quali delle disposizioni possono essere oggetto  di  revisione
per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale. 
  3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),  riguardino
professori  universitari  di   ruolo   o   ricercatori   universitari
confermati si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  12  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa. 
  4. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente  decreto,  il  numero  di  posti  previsti  dalla  dotazione
organica dell'Agenzia e'  individuato  nella  misura  complessiva  di
trecento unita', di  cui  fino  a  un  massimo  di  otto  di  livello
dirigenziale  generale,  fino  a  un  massimo  di   24   di   livello
dirigenziale non generale e fino  a  un  massimo  di  268  unita'  di
personale non dirigenziale. 
  5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione
organica  puo'  essere  rideterminata  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo
18, comma 1. Dei  provvedimenti  adottati  in  materia  di  dotazione
organica dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione  al
presidente del COPASIR. 
  6. Le assunzioni effettuate in violazione  delle  disposizioni  del
presente decreto o del regolamento di cui al presente  articolo  sono
nulle, ferma restando la responsabilita'  personale,  patrimoniale  e
disciplinare di chi le ha disposte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n.  124
del 2007, il personale che presta  comunque  la  propria  opera  alle
dipendenze  o  in  favore  dell'Agenzia  e'  tenuto,  anche  dopo  la
cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di  cui
sia venuto a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa  delle  proprie
funzioni. 
  8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere del COPASIR e sentito il CIC.