Art. 15 
 
              Modificazioni al decreto legislativo NIS 
 
  1.  Al  decreto  legislativo  NIS,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  le  parole:  «strategia
nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite  dalle  seguenti:
«strategia nazionale di cybersicurezza»; 
    b) all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «delle
autorita'  nazionali  competenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'autorita'  nazionale  competente  NIS,   delle   autorita'   di
settore»; 
    c)  all'articolo  3,  lettera  a),  le  parole   da:   «autorita'
competente NIS» a: «per settore,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«autorita' nazionale competente  NIS,  l'autorita'  nazionale  unica,
competente»; 
    d) all'articolo 3, dopo la lettera a), e' inserita  la  seguente:
«a-bis) autorita' di settore, le autorita'  di  cui  all'articolo  7,
comma 1, lettere da a) a e)»; 
    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati
ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se  del  caso,  aggiornato  su
base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018,  con  le
seguenti modalita': 
        a) le autorita'  di  settore,  in  relazione  ai  settori  di
competenza, propongono  all'autorita'  nazionale  competente  NIS  le
variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo
i criteri di cui ai commi 2 e 3; 
        b)  le  proposte  sono  valutate   dall'autorita'   nazionale
competente  NIS  che,  con  propri   provvedimenti,   provvede   alle
variazioni  dell'elenco  degli  operatori  dei  servizi   essenziali,
dandone comunicazione, in relazione ai settori di  competenza,  anche
alle autorita' di settore.»; 
    f)  all'articolo  6,  nella  rubrica,   le   parole:   «sicurezza
cibernetica» sono sostituite  dalle  seguenti:  «cybersicurezza»;  ai
commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza  cibernetica»  sono  sostituite
dalla  seguente:  «cybersicurezza»;  al  comma  4,  le  parole:   «La
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le  parole:  «sicurezza
cibernetica» sono sostituite dalle seguenti: «cybersicurezza»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Autorita' nazionale competente  e  punto  di  contatto
unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  e'  designata
quale autorita' nazionale competente NIS per i settori e sottosettori
di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III.  Sono
designate quali autorita' di settore: 
        a) il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  il  settore
infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i
servizi digitali; 
        b)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili,  per   il   settore   trasporti,   sottosettori   aereo,
ferroviario, per vie d'acqua e su strada; 
        c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore
bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in
collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca
d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio
di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
        d) il Ministero della salute, per l'attivita'  di  assistenza
sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori
dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo
stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
direttamente   o   per   il   tramite   delle   Autorita'   sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati  delle  Regioni  o
dalle Province  autonome  negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva
competenza; 
        e) il Ministero della transizione ecologica  per  il  settore
energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio; 
        f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le
Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  direttamente  o  per  il
tramite delle Autorita' territorialmente  competenti,  in  merito  al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile. 
      2.  L'autorita'  nazionale  competente  NIS   e'   responsabile
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori  di  cui
all'allegato II e  ai  servizi  di  cui  all'allegato  III  e  vigila
sull'applicazione  del  presente   decreto   a   livello   nazionale,
esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie. 
      3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale
punto di contatto unico in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei
sistemi informativi. 
      4.  Il  punto  di  contatto  unico  svolge  una   funzione   di
collegamento   per   garantire   la   cooperazione   transfrontaliera
dell'autorita' nazionale competente NIS con le  autorita'  competenti
degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo  di  cooperazione  di
cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11. 
      5.  Il  punto  di  contatto  unico  collabora  nel  gruppo   di
cooperazione  in  modo  effettivo,  efficiente   e   sicuro   con   i
rappresentanti designati dagli altri Stati. 
      6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  in  qualita'  di
autorita' nazionale competente NIS e  di  punto  di  contatto  unico,
consulta,  conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'   di
contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e
collabora con essi. 
      7.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella dell'autorita' nazionale  competente  NIS,  i
relativi compiti e qualsiasi ulteriore  modifica.  Alle  designazioni
sono assicurate idonee forme di pubblicita'. 
      8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a  1.300.000
euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.»; 
    h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a:  «la
sicurezza»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «l'Agenzia    di
cybersicurezza nazionale»; 
    i) l'articolo 9, comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  autorita'  di  settore  collaborano  con   l'autorita'
nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di  cui  al
presente decreto. A tal fine e' istituito  presso  l'Agenzia  per  la
cybersicurezza  nazionale,  un  Comitato  tecnico  di  raccordo.   Il
Comitato e' presieduto dall'autorita' nazionale competente NIS ed  e'
composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate
quali autorita' di  settore  e  da  rappresentanti  delle  Regioni  e
Province autonome in numero non  superiore  a  due,  designati  dalle
Regioni e Province autonome in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Conferenza
unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo  non
sono previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese.»; 
    l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e,  per  conoscenza,»
a: «NIS,» sono soppresse; 
    m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e,  per  conoscenza,»
a: «NIS,» sono soppresse; 
    n)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «dalle   autorita'
competenti  NIS»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'autorita'
nazionale competente NIS»; 
    o) all'articolo 19, il comma 2 e' abrogato; 
    p)  all'articolo  20,  comma  1,  le  parole  da:  «Le  autorita'
competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorita'
nazionale competente NIS e' competente»; 
    q) all'allegato I: 
      1) al punto 1, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) il CSIRT Italia  conforma  i  propri  servizi  e  la  propria
attivita' alle migliori pratiche internazionalmente  riconosciute  in
materia di prevenzione, gestione e  risposta  rispetto  a  eventi  di
natura cibernetica»; 
      2) al punto 2, lettera c),  dopo  la  parola:  «standardizzate»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  secondo   le   migliori   pratiche
internazionalmente riconosciute,». 
  2. Nel decreto legislativo NIS: 
    a)  ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,
ovunque  ricorra,  deve  intendersi  riferito  all'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di  cui
all'articolo  7,  comma  1,  lettera   a),   del   medesimo   decreto
legislativo; 
    b) ogni riferimento al  DIS,  ovunque  ricorra,  deve  intendersi
riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    c)  ogni  riferimento  alle  autorita'  competenti  NIS,  ovunque
ricorra, deve intendersi riferito all'autorita' nazionale  competente
NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma
1, del medesimo decreto legislativo; 
    d) all'articolo 5, comma 1,  alinea,  le  parole:  «le  autorita'
competenti  NIS»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'autorita'
nazionale competente NIS e le autorita' di settore»; 
    e) agli articoli 6 e 12, le parole:  «Comitato  interministeriale
per la sicurezza  della  Repubblica  (CISR)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)».