Art. 16 
 
                         Altre modificazioni 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 124 del  2007,  dopo
le parole: «della presente legge» sono aggiunte le  seguenti:  «e  in
materia di cybersicurezza». 
  2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma  1-bis  e'
abrogato. 
  3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto  e
ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e  regolamentari,  la
denominazione: «CSIRT Italiano». 
  4.   Nel   decreto-legge    perimetro    le    parole:    «Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR»,
ovunque ricorrano, sono rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:
«Comitato interministeriale per la  cybersicurezza  (CIC)»  e  «CIC»,
fatta eccezione  per  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del
medesimo decreto-legge. 
  5. Nel decreto-legge perimetro  ogni  riferimento  al  Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, e' da
intendersi riferito all'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale  e
ogni riferimento  al  Nucleo  per  la  sicurezza  cibernetica  e'  da
intendersi riferito al Nucleo per la cybersicurezza. 
  6. Nel decreto-legge perimetro: 
    a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ovunque  ricorra,  e'  da
intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole  da:  «definite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto  legislativo
18 maggio 2018, n. 65»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «definite
dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
    c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «all'autorita'
competente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «autorita'  nazionale
competente NIS». 
  7. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la
cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,
ogni riferimento al CISR e al  DIS  deve  intendersi  rispettivamente
riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  8. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la
cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,
ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  alla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
la innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,  ovunque  ricorra,
deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
fatta eccezione per le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131 del 2020. 
  9.  Al  decreto-legge  perimetro   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il primo periodo  e'
inserito  il  seguente:  «L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  alla
presente lettera  e'  efficace  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri che, sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,
attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal 30 giugno 2022.»; 
    b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato; 
    c) a decorrere dalla data in cui diviene  efficace  l'obbligo  di
comunicazione disciplinato dalla lettera a), all'articolo 3: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  I  soggetti  che
intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi  titolo,  di  beni,
servizi  e  componenti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati  ad  effettuare  la
comunicazione di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  a),  per  lo
svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base
delle procedure, modalita' e  termini  previsti  dal  regolamento  di
attuazione. Ai fornitori di predetti beni, servizi  e  componenti  si
applica l'articolo 1, comma 6, lettera b).»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
  10. A decorrere dalla data in cui  diviene  efficace  l'obbligo  di
comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera a), al  decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
maggio 2012, n. 56, il comma 3-bis dell'articolo 1-bis e'  sostituito
dal seguente: «3-bis. Entro dieci  giorni  dalla  conclusione  di  un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito,  a
qualsiasi titolo, i beni  o  i  servizi  di  cui  allo  stesso  comma
notifica alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  un'informativa
completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione
e  certificazione  nazionale   (CVCN),   relativa   all'esito   della
valutazione e alle eventuali  prescrizioni,  in  modo  da  consentire
l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o   l'imposizione   di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia  stato
stipulato antecedentemente alla  conclusione  dei  test  imposti  dal
CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla  comunicazione
di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta
giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
prescrizioni o condizioni. I poteri speciali  sono  esercitati  nella
forma  dell'imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o   condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente  ad  assicurare  la  tutela  degli
interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale.
Decorsi i predetti  termini,  i  poteri  speciali  si  intendono  non
esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere  informazioni
all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta
giorni e' sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
informazioni richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  venti
giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste  istruttorie  a
soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i  termini.  In
caso di incompletezza della notifica, il  termine  di  trenta  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto
previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel  caso  in  cui
l'impresa notificante abbia iniziato  l'esecuzione  del  contratto  o
dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il  termine
per  l'esercizio  dei  poteri  speciali,  ovvero  abbia  eseguito  il
contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri
speciali, il Governo puo' ingiungere all'impresa  di  ripristinare  a
proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca
reato, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al
presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel  provvedimento
di  esercizio  dei  poteri  speciali  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  fino  al  150  per   cento   del   valore
dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di  cui  al
presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  puo'  avviare  il  procedimento   ai   fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale  scopo,  trovano
applicazione i termini e le norme procedurali previsti  dal  presente
comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente  comma  decorre
dalla conclusione del procedimento di accertamento  della  violazione
dell'obbligo di notifica». 
  11. All'articolo 135 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) le  controversie
aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la  cybersicurezza
nazionale;». 
  12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a)  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le   parole:
«Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte  le  seguenti:  «e
l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
    b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello  sviluppo
economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia  per
la cybersicurezza nazionale. 
  13. All'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, le parole: «L'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale». 
  14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento  al  Ministero
dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve  intendersi  riferito
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; 
    b) all'articolo 16-ter,  comma  1,  le  parole:  «Ministro  dello
sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Presidente  del
Consiglio dei ministri»; 
    c) all'articolo 16-ter, comma 2, lettera b),  le  parole:  «,  in
collaborazione con gli Ispettorati territoriali del  Ministero  dello
sviluppo economico,» sono soppresse.