Art. 17 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per lo svolgimento delle  funzioni  ispettive,  di  accertamento
delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo
7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con  proprio  personale,  con
l'ausilio dell'organo centrale  del  Ministero  dell'interno  per  la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
  2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione  e  al
controllo dell'esecuzione dei  provvedimenti  assunti  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  5  del
decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la
regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo
7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
  3. Il personale  dell'Agenzia,  nello  svolgimento  delle  funzioni
ispettive, di accertamento delle violazioni e  di  irrogazione  delle
sanzioni, di cui all'articolo  7,  nonche'  delle  funzioni  relative
all'attuazione  e  al  controllo  dell'esecuzione  dei  provvedimenti
assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica  di
pubblico ufficiale. 
  4.  Il  personale  dell'Agenzia  addetto  al  CSIRT  Italia,  nello
svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di  pubblico
ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute  dal
CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero  dell'interno  per  la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di
cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
costituisce adempimento dell'obbligo  di  cui  all'articolo  331  del
codice di procedura penale. 
  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  definiti  i
termini e le modalita': 
    a) per assicurare la prima  operativita'  dell'Agenzia,  mediante
l'individuazione di appositi spazi,  in  via  transitoria  e  per  un
massimo  di  ventiquattro  mesi,  secondo  opportune  intese  con  le
amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni  del
presente decreto; 
    b) mediante opportune intese con le amministrazioni  interessate,
per il trasferimento delle funzioni di cui  all'articolo  7,  nonche'
per il trasferimento dei beni  strumentali  e  della  documentazione,
anche di natura classificata, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto e la corrispondente riduzione di risorse finanziarie
ed umane da parte delle amministrazioni cedenti. 
  6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo
7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti  di  cui  al
comma 5 definiscono, altresi', i raccordi tra le due amministrazioni,
per le funzioni che restano di competenza di AgID. 
  7. Al fine di assicurare la  prima  operativita'  dell'Agenzia,  il
direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di
cui all'articolo 11, commi 3 e 5, identifica e assume gli impegni  di
spesa che verranno  liquidati  a  cura  del  DIS,  nell'ambito  delle
risorse destinate all'Agenzia. Entro 90 giorni dall'approvazione  dei
regolamenti di  cui  all'articolo  11,  commi  3  e  5,  delle  spese
effettuate ai sensi del presente comma, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ne da' informazione al COPASIR. 
  8. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto e per un periodo massimo di  sei  mesi,  prorogabile
una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, dalla data della
nomina del direttore generale dell'Agenzia, l'Agenzia si avvale di un
nucleo di personale, non superiore al 30 per  cento  della  dotazione
organica complessiva iniziale, di unita'  appartenenti  al  Ministero
dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, al  DIS,
ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, messo
a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta  e  secondo
modalita'   individuate   mediante   intese   con    le    rispettive
amministrazioni di appartenenza. Il relativo  onere  resta  a  carico
dell'amministrazione di appartenenza. 
  9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite
modalita' selettive per l'inquadramento, nella misura massima del  50
per cento della dotazione organica complessiva, del personale di  cui
al comma 8 e del personale di cui all'articolo 12, comma  2,  lettera
b),  ove  gia'  appartenente  alla  pubblica   amministrazione,   nel
contingente di personale  addetto  all'Agenzia  di  cui  al  medesimo
articolo  12,  che  tengano  conto  delle  mansioni  svolte  e  degli
incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso  l'Agenzia,
nonche'   delle   competenze   possedute   e   dei    requisiti    di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche posizioni.
Gli inquadramenti conseguenti alle  procedure  selettive  di  cui  al
presente comma, relative al personale di cui al  comma  8,  decorrono
allo scadere dei sei mesi o della relativa proroga e,  comunque,  non
oltre il 30 giugno 2022. 
  10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.