Art. 18 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a  7  e'  istituito,  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un
apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro  per  l'anno
2021, 41.000.000 di euro per l'anno  2022,  70.000.000  di  euro  per
l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di  euro
per l'anno 2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondete
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3.  Le  risorse  iscritte   sui   bilanci   delle   amministrazioni
interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente
decreto a decorrere dall'entrata  in  servizio  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui,  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri responsabili, e portate  ad  incremento  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
anche mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
successiva riassegnazione in spesa. 
  4. I proventi  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  sono  versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  al
capitolo di cui al comma 1. 
  5.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del
presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,
le occorrenti variazioni di bilancio per  l'attuazione  del  presente
decreto.