Art. 2 
 
        Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri 
 
  1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in  via
esclusiva: 
    a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche
di  cybersicurezza,  anche  ai  fini  della  tutela  della  sicurezza
nazionale nello spazio cibernetico; 
    b)  l'adozione  della  strategia  nazionale  di   cybersicurezza,
sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)  di
cui all'articolo 4; 
    c) la nomina e la  revoca  del  direttore  generale  e  del  vice
direttore generale dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  di
cui all'articolo 5. 
  2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lett.
a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce  le
direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria
per  l'organizzazione  e  il  funzionamento   dell'Agenzia   per   la
cybersicurezza nazionale. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente
il presidente del COPASIR circa le nomine di cui al comma 1,  lettera
c).