Art. 2 Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva: a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico; b) l'adozione della strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4; c) la nomina e la revoca del direttore generale e del vice direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5. 2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lett. a), e dell'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del COPASIR circa le nomine di cui al comma 1, lettera c).