Art. 3 
 
                         Autorita' delegata 
 
  1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo  ritenga
opportuno, puo' delegare alla medesima Autorita' di cui  all'articolo
3 della legge n. 124 del 2007, ove istituita, le funzioni di  cui  al
presente decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva. 
  2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  costantemente
informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio  delle
funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando  il
potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di
tutte o di alcune di esse. 
  3. L'Autorita' delegata, in relazione  alle  funzioni  delegate  ai
sensi del presente decreto,  partecipa  alle  riunioni  del  Comitato
interministeriale per la transizione digitale di cui  all'articolo  8
del  decreto-legge  1°   marzo   2021,   n.   22,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.