Art. 4 
 
          Comitato interministeriale per la cybersicurezza 
 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il
Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con  funzioni
di consulenza, proposta  e  vigilanza  in  materia  di  politiche  di
cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza  nazionale
nello spazio cibernetico. 
  2. Il Comitato: 
    a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi
generali da perseguire nel quadro delle politiche  di  cybersicurezza
nazionale; 
    b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione  della  strategia
nazionale di cybersicurezza; 
    c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie  per  favorire
l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale,  tra
i soggetti istituzionali e gli  operatori  privati  interessati  alla
cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e  per
l'adozione di migliori pratiche e  di  misure  rivolte  all'obiettivo
della cybersicurezza  e  allo  sviluppo  industriale,  tecnologico  e
scientifico in materia di cybersicurezza; 
    d) esprime il parere  sul  bilancio  preventivo  e  sul  bilancio
consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 
  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove  istituita,  dal
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro  della  giustizia,  dal  Ministro
della  difesa,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro dello sviluppo economico,  dal  Ministro  della  transizione
ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione
digitale e  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili. 
  4.  Il  direttore  generale  dell'Agenzia  svolge  le  funzioni  di
segretario del Comitato. 
  5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare  a
partecipare alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di  loro
richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio  dei
ministri, il direttore generale del DIS, il direttore  dell'AISE,  il
direttore dell'AISI, nonche' altre autorita'  civili  e  militari  di
cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza  in  relazione
alle questioni da trattare. 
  6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia' attribuite al  CISR
dal decreto-legge perimetro e dai relativi  provvedimenti  attuativi,
fatta eccezione per quelle  previste  dall'articolo  5  del  medesimo
decreto-legge perimetro.