Art. 5 
 
               Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza  nazionale
nello spazio cibernetico, l'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale,
denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. 
  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  e'
dotata  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,  patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto
dal presente decreto. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si  avvalgono  dell'Agenzia  per
l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 
  3. Il direttore generale  dell'Agenzia  e'  nominato  tra  soggetti
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18,  comma  2,
della  legge  n.  400  del  1988,  in  possesso  di  una  documentata
esperienza  di  elevato  livello  nella  gestione  di   processi   di
innovazione.  Gli  incarichi  del  direttore  generale  e  del   vice
direttore generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva
massima di ulteriori  quattro  anni.  Il  Direttore  generale  ed  il
vicedirettore generale, ove provenienti da pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando  o
altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per
quanto  previsto  dal  presente  decreto,   il   direttore   generale
dell'Agenzia e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri  e   dell'Autorita'   delegata,   ove   istituita,   ed   e'
gerarchicamente   e   funzionalmente   sovraordinato   al   personale
dell'Agenzia. Il  direttore  generale  ha  la  rappresentanza  legale
dell'Agenzia. 
  4. L'attivita' dell'Agenzia e'  regolata  dal  presente  decreto  e
dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 
  5.  L'Agenzia  puo'  richiedere,  anche  sulla  base  di   apposite
convenzioni e nel rispetto degli ambiti di  precipua  competenza,  la
collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,
delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali. 
  6. Il COPASIR puo'  chiedere  l'audizione  del  direttore  generale
dell'Agenzia su questioni di propria competenza.