Art. 6 
 
     Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  sono  definiti
da  un  apposito  regolamento  che  ne   prevede,   in   particolare,
l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici  di  livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero  massimo  di  trenta
articolazioni di livello dirigenziale non generale nell'ambito  delle
risorse disponibili. 
  2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei
revisori dei conti. Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  1  sono
disciplinati altresi': 
    a) le funzioni  del  direttore  generale  e  del  vice  direttore
generale dell'Agenzia; 
    b) la composizione e il funzionamento del Collegio  dei  revisori
dei conti; 
    c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie. 
  3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,  entro  centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
previo parere del COPASIR, sentito il CIC.