Art. 7 
 
        Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. L'Agenzia: 
    a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a
tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite  dalla
normativa  vigente  ad  altre  amministrazioni,  ferme  restando   le
attribuzioni del  Ministro  dell'interno  in  qualita'  di  autorita'
nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981,
n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia
di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione  di
azioni comuni dirette ad assicurare  la  sicurezza  e  la  resilienza
cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione  del  Paese,  del
sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per  il
conseguimento  dell'autonomia,  nazionale  ed  europea,  riguardo   a
prodotti e processi informatici  di  rilevanza  strategica  a  tutela
degli interessi  nazionali  nel  settore.  Per  le  reti,  i  sistemi
informativi e i servizi informatici  attinenti  alla  gestione  delle
informazioni classificate  restano  fermi  sia  quanto  previsto  dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  lettera  l),
della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio  centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge  n.  124
del 2007; 
    b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza; 
    c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al  funzionamento
del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8; 
    d) e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in
materia di sicurezza delle reti e dei  sistemi  informativi,  per  le
finalita' di cui al decreto legislativo  NIS,  a  tutela  dell'unita'
giuridica dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste
dal medesimo decreto; 
    e) e' Autorita' nazionale di certificazione della  cybersicurezza
ai  sensi  dell'articolo  58  del  regolamento  (UE)   2019/881   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile  2019,  e  assume
tutte  le  funzioni  in  materia  di  certificazione   di   sicurezza
cibernetica gia' attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico
dall'ordinamento vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello  svolgimento
dei compiti di cui alla presente lettera: 
      1)  accredita,  ai  sensi  dell'articolo  60,  comma   1,   del
regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  le
strutture specializzate del Ministero della difesa  e  del  Ministero
dell'interno quali organismi di valutazione della conformita'  per  i
sistemi di rispettiva competenza; 
      2) delega, ai sensi dell'articolo 56, comma 6, lettera b),  del
regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  il
Ministero della difesa e il  Ministero  dell'interno,  attraverso  le
rispettive strutture accreditate di cui al punto 1), al rilascio  del
certificato europeo di sicurezza cibernetica; 
    f) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'
attribuite dalle disposizioni vigenti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ivi comprese quelle relative: 
      1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di  cui  al
decreto-legge perimetro e ai relativi  provvedimenti  attuativi,  ivi
incluse  le  funzioni  attribuite  al   Centro   di   valutazione   e
certificazione nazionale ai sensi  del  decreto-legge  perimetro,  le
attivita' di ispezione e verifica di cui  all'articolo  1,  comma  6,
lettera  c),  del   decreto-legge   perimetro   e   quelle   relative
all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle  sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve  quelle  di
cui  all'articolo  3  del  regolamento  adottato  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131; 
      2)  alla  sicurezza  e   all'integrita'   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui  agli  articoli  16-bis  e  16-ter  del  decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e   relative   disposizioni
attuative; 
      3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di  cui
al decreto legislativo NIS; 
    g)  partecipa,  per  gli  ambiti  di  competenza,  al  gruppo  di
coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui  all'articolo
1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
    h) assume  tutte  le  funzioni  attribuite  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e  ai   relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  attivita'  di  ispezione  e
verifica  di  cui  all'articolo  1,  comma   6,   lettera   c),   del
decreto-legge perimetro  e  quelle  relative  all'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste
dal medesimo decreto, fatte salve quelle di cui  all'articolo  3  del
regolamento adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 131 del 2020; 
    i)  assume  tutte  le  funzioni  gia'  attribuite  al   DIS   dal
decreto-legge perimetro e  dai  relativi  provvedimenti  attuativi  e
supporta  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   ai   fini
dell'articolo 1, comma 19-bis, del decreto-legge perimetro; 
    l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del  Nucleo
per  la  cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,   alle   attivita'
necessarie  per  l'attuazione  e  il  controllo  dell'esecuzione  dei
provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai
sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro; 
    m) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'
attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  dalle  disposizioni
vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' in materia  di  adozione  di
linee guida contenenti regole tecniche  di  cybersicurezza  ai  sensi
dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia  assume,
altresi', i compiti di cui  all'articolo  33-septies,  comma  4,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per
l'Italia digitale; 
    n) sviluppa capacita'  nazionali  di  prevenzione,  monitoraggio,
rilevamento,  analisi  e  risposta,  per  prevenire  e  gestire   gli
incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici,  anche
attraverso  il  CSIRT  Italia  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo NIS; 
    o) partecipa alle esercitazioni nazionali  e  internazionali  che
riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine  di
innalzare la resilienza del Paese; 
    p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro
giuridico  nazionale  aggiornato  e  coerente   nel   dominio   della
cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli  orientamenti  e  degli
sviluppi in ambito internazionale.  A  tal  fine,  l'Agenzia  esprime
pareri non vincolanti sulle iniziative  legislative  o  regolamentari
concernenti la cybersicurezza; 
    q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari  esteri  e
della cooperazione  internazionale,  la  cooperazione  internazionale
nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e
a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti
organismi, istituzioni, ed enti, nonche' segue nelle competenti  sedi
istituzionali le tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli
ambiti in cui la legge attribuisce  specifiche  competenze  ad  altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il raccordo con
l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni  nazionali  unitarie  e
coerenti con le politiche di cybersicurezza definite  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti  di
competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e
della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali,  lo  sviluppo
di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A
tali  fini,  l'Agenzia  puo'  promuovere,  sviluppare  e   finanziare
specifici  progetti  ed  iniziative,  volti  anche  a   favorire   il
trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel  settore.
L'Agenzia   assicura   il   necessario   raccordo   con   le    altre
amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in  materia  di
cybersicurezza; 
    s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante  il
coinvolgimento del settore privato e  industriale,  con  istituzioni,
enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione  dell'Italia  a
programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario  raccordo  con
le altre amministrazioni a cui la  legge  attribuisce  competenze  in
materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze del Ministero
degli esteri e della cooperazione internazionale; 
    t) promuove, sostiene e coordina  la  partecipazione  italiana  a
progetti e iniziative dell'Unione  europea  e  internazionali,  anche
mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati  nazionali,
nel campo della cybersicurezza e dei correlati  servizi  applicativi,
ferme restando le competenze  del  Ministero  degli  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  L'Agenzia   assicura   il   necessario
raccordo con le altre amministrazioni  a  cui  la  legge  attribuisce
competenze in materia di cybersicurezza; 
    u)  svolge  attivita'  di  comunicazione   e   promozione   della
consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine  di  contribuire
allo sviluppo di una cultura nazionale in materia; 
    v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la
qualificazione delle risorse umane nel  campo  della  cybersicurezza,
anche attraverso l'assegnazione di borse di studio,  di  dottorato  e
assegni di ricerca, sulla base di apposite convenzioni  con  soggetti
pubblici e privati; 
    z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'  costituire
e  partecipare  a  partenariati   pubblico-privato   sul   territorio
nazionale,  nonche',  previa  autorizzazione   del   Presidente   del
Consiglio  dei  ministri,  a  consorzi,  fondazioni  o  societa'  con
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; 
    aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro  europeo
di  competenza  per  la   cybersicurezza   nell'ambito   industriale,
tecnologico e della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali  di
coordinamento. 
  2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono  nominati,  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e
il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del  Centro  europeo  di
competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca, ai  sensi  dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)
2021/887. 
  3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo
NIS e' trasferito presso l'Agenzia  e  assume  la  denominazione  di:
«CSIRT Italia». 
  4. Il Centro di valutazione e certificazione  nazionale,  istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  trasferito  presso
l'Agenzia. 
  5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione  dei
dati personali, l'Agenzia,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione
agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia
e il Garante possono  stipulare  appositi  protocolli  d'intenti  che
definiscono  altresi'  le   modalita'   della   loro   collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.