Art. 8 
 
                    Nucleo per la cybersicurezza 
 
  1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza,  a  supporto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni  di  crisi  e
per l'attivazione delle procedure di allertamento. 
  2. Il Nucleo per la  cybersicurezza  e'  presieduto  dal  direttore
generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui  designato
ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del  Consiglio
dei  ministri,  da  un  rappresentante,  rispettivamente,  del   DIS,
dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno  dei  Ministeri  rappresentati  nel
Comitato di cui all'articolo 5 della  legge  n.  124  del  2007,  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministro delegato per
l'innovazione  tecnologica  e   la   transizione   digitale   e   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri.  Per  gli  aspetti  relativi   alla   trattazione   di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante
dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo  9  della
legge n. 124 del 2007. 
  3. I componenti possono farsi  assistere  alle  riunioni  da  altri
rappresentanti delle rispettive  amministrazioni  in  relazione  alle
materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni
possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti  di  altre
amministrazioni, di universita' o di  enti  e  istituti  di  ricerca,
nonche'  di  operatori  privati  interessati   alla   materia   della
cybersicurezza. 
  4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la
partecipazione  dei  rappresentanti  delle  sole  amministrazioni   e
soggetti interessati, anche  relativamente  ai  compiti  di  gestione
delle crisi di cui all'articolo 10.