Art. 8 Nucleo per la cybersicurezza 1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. 2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia o dal vice direttore generale da lui designato ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007. 3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla materia della cybersicurezza. 4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati, anche relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui all'articolo 10.