Art. 3 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo
X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente  legge,  valutati
in euro 7.200 ad anni alterni a  decorrere  dall'anno  2020,  e  agli
oneri  derivanti  dalle  restanti  spese  di  cui   all'articolo   IV
dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a  euro
461.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.