Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad
esclusione degli articoli IV e X dell'Accordo  medesimo,  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Agli eventuali oneri  relativi  agli  articoli  VI,  XI  e  XIII
dell'Accordo di cui all'articolo 1  della  presente  legge  si  fara'
fronte con apposito provvedimento legislativo.