Art. 3
Diritti degli altri Stati all'interno
della zona economica esclusiva
1. L'istituzione della zona economica esclusiva non compromette
l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto
internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di
sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini nonche'
degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia