Art. 3 
 
                Diritti degli altri Stati all'interno 
                   della zona economica esclusiva 
 
  1. L'istituzione della zona  economica  esclusiva  non  compromette
l'esercizio,  in  conformita'   a   quanto   previsto   dal   diritto
internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di
sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini  nonche'
degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 giugno 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia