IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 1305/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio  del  17
dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Considerato che la quota del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR)  e  del  programma  «Next  Generation  EU»  (NGEU)  da
ripartire tra i piani di sviluppo rurale (PSR) regionali  ammonta  ad
euro 3.564.095.032, suddivisa in euro 1.714.991.710 per  l'annualita'
2021 ed euro 1.849.103.322 per l'annualita' 2022; 
  Vista la proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali trasmessa al Dipartimento per gli affari regionali  e  le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri  con  nota  n.
137532 del 23 marzo 2021, recante  un  piano  di  riparto  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)  relativo  agli  anni
2021 e 2022, per un importo complessivo  di  euro  3.915.095.032,  al
lordo delle  esigenze  finanziarie  per  il  Programma  nazionale  di
sviluppo rurale e per il Programma della rete rurale nazionale; 
  Vista la  comunicazione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  del  21  aprile  2021  (prot.  n.  181481),
indirizzata al Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, oltre alle
tabelle di riparto relative alla proposta di cui alla  predetta  nota
in data 23 marzo 2021, e' stata trasmessa una ulteriore  proposta  di
ripartizione effettuata tenendo conto del successivo confronto tra le
regioni e tra lo Stato e le regioni; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 21 aprile 2021 ha espresso, ai sensi dell'articolo  3  del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  mancata  intesa  sul
documento  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali  recante  «Proposta  di  ripartizione  del  Fondo   Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) relativo gli anni 2021 e 2022
per un importo complessivo di €  3.915.095.032»,  ed  il  Governo  ha
manifestato la disponibilita'  a  riesaminare  il  provvedimento  per
addivenire, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma  3,
del decreto legislativo n. 281 del 1997, ad una  soluzione  condivisa
in modo da superare il dissenso espresso dalle regioni; 
  Considerato che la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  in
data 28 aprile 2021, ha confermato la mancata  intesa  gia'  espressa
nella seduta del 21 aprile 2021; 
  Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri adottata
nella riunione del 17 giugno 2021, che,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha approvato
il riparto del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR)
relativo gli anni 2021 e 2022 in modo da consentire  alle  competenti
Autorita' di gestione regionali, provinciali e nazionali di approvare
le modifiche ai rispettivi programmi di sviluppo rurale  e  procedere
con l'attuazione delle misure ivi contemplate; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
idonee misure di riequilibrio finanziario in favore di quei territori
cui, per effetto della deliberazione del Consiglio dei  ministri  del
17 giugno 2021, sono state  attribuite,  per  il  biennio  2021-2022,
minori risorse rispetto a quelle che sarebbero state assegnate  sulla
base dei criteri di riparto utilizzati per il periodo 2014-2020; 
  Ravvisata, pertanto, l'urgenza  di  adottare  immediate  misure  di
riequilibrio finanziario, al fine di consentire alle regioni di  dare
tempestivo avvio alle relative  procedure  per  l'assegnazione  delle
risorse del Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR)
che,   senza   un   corrispondente   incremento   della   quota    di
cofinanziamento  nazionale,  risulterebbero  inefficaci  rispetto  al
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  disporre
idonee misure al fine di permettere l'avvio immediato  di  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
         Risorse per il riequilibrio degli interventi FEASR 
 
  1. Al fine di assicurare il riequilibrio finanziario tra regioni  a
seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo  agricolo
per lo sviluppo rurale  (FEASR),  nonche'  al  fine  di  sostenere  i
soggetti colpiti dall'emergenza  epidemiologica  «Covid-19»,  per  il
periodo transitorio 2021-2022,  viene  destinato  l'importo  di  euro
92.717.455,29 quale quota di cofinanziamento nazionale a valere sulle
risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183. 
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e  internazionali  e   dello
sviluppo rurale fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea  (IGRUE),  la
suddivisione dell'importo di cui al comma 1 tra i Programmi regionali
di sviluppo rurale oggetto di riequilibrio. Le  regioni  beneficiarie
inseriscono le risorse di cui al comma 1  nei  piani  finanziari  dei
rispettivi programmi come finanziamenti nazionali integrativi.