Art. 2 
 
           Disposizioni urgenti per il settore ferroviario 
 
  1. Al fine di permettere l'avvio immediato degli  interventi  sulla
rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e  2021
del contratto di programma 2017-2021  -  parte  investimenti  tra  il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a. si  considera  approvato  con  il  parere
favorevole   espresso   dal   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti
ivi previsti  si  considerano  immediatamente  disponibili  per  Rete
Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  ai  fini  dell'assunzione  di  impegni
giuridicamente vincolanti. 
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1,  relativamente
agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste  per
l'attuazione di progetti compresi nel Piano Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del  Piano
da parte del Consiglio dell'Unione europea.