IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Visto il decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  rafforzare
gli uffici del Ministero  della  transizione  ecologica  al  fine  di
conseguire  gli  obiettivi  di  decarbonizzazione   e   di   politica
ambientale  assunti  in  ambito  europeo  e   internazionale,   anche
nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  prevedendo
altresi' la  dipendenza  funzionale  del  Comando  unita'  forestali,
ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri  dal  Ministero
della transizione ecologica; 
  Ritenuta la necessita' di potenziare le  strutture  dei  Commissari
per il contrasto al dissesto idrogeologico e di rivedere la procedura
di nomina dei Commissari per i siti di interesse nazionale di Crotone
e di Brescia Caffaro, al fine di accelerare  la  realizzazione  degli
interventi; 
  Considerata altresi' la straordinaria necessita'  di  prevedere  un
regime  transitorio  della  disciplina  di  valutazione  di   impatto
ambientale come da ultimo  modificata  dal  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  garantire  la
tempestiva realizzazione degli interventi  previsti  in  vista  delle
Olimpiadi di Cortina 2026 nonche' per assicurare al CONI una  propria
ed effettiva dotazione organica  per  il  compimento  dei  suoi  fini
istituzionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della transizione ecologica,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari  e
forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della
difesa e per la pubblica amministrazione; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
     Assunzione personale Ministero della transizione ecologica 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   delle   politiche   di
transizione  ecologica  anche  nell'ambito  del  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza  (PNRR),  di  supportare  le  funzioni   della
Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' di  conseguire
gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica  ambientale  assunti
in ambito UE e con l'Accordo di  Parigi  collegato  alla  Convenzione
quadro delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  adottato  a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato  e  reso  esecutivo  ai  sensi
della legge 4 novembre 2016, n. 204,  per  il  biennio  2021-2022  il
Ministero della transizione ecologica e' autorizzato ad  assumere,  a
tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche  svolte
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare in Area III in  possesso  di  laurea  specialistica  nelle
discipline tecniche di ingegneria,  fisica,  architettura,  economia,
scienze  biologiche,   scienze   chimiche,   scienze   geologiche   e
geofisiche,   scienze   della   comunicazione,   scienze    naturali,
ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I
bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli  valorizzando
l'esperienza  lavorativa  in  materia  ambientale  nell'ambito  della
pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1,  lettera
c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021. 
  2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50  per  cento
dei posti e' riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al
medesimo comma 1 che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, abbiano svolto, alle dipendenze di societa' a partecipazione
pubblica attivita' di supporto tecnico specialistico e  operativo  in
materia ambientale presso il soppresso Ministero  dell'ambiente,  del
territorio e del mare ovvero presso il  Ministero  della  transizione
ecologica per almeno due anni, anche non continuativi,  nel  triennio
anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i  requisiti  di
cui al primo periodo, la fase  preliminare  di  valutazione  consiste
nella verifica dell'attivita' svolta. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,  la  dotazione  organica
del Ministero della transizione  ecologica  e'  incrementata  di  155
unita' di personale di area terza. 
  4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al quarto periodo le parole  «nell'anno  2022»  sono  sostituite
seguenti:  «nell'anno  2026»,  le  parole   «nell'anno   2023»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2027»;  le  parole  «nell'anno
2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nell'anno  2028»;  le  parole
«nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno  2029»  e
le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno
2030»; 
  b) il quinto e sesto periodo sono soppressi. 
  5. A seguito del completamento delle procedure di cui al  comma  1,
le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica
e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge  27
dicembre  2006,  n.  296,  sono  ridotte  in  relazione  agli   oneri
riferibili al personale della predetta societa' eventualmente assunto
ai sensi del medesimo comma 1. 
  6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per  l'anno
2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si  provvede  quanto
ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e  a  euro  2.106.871  a  decorrere
dall'anno  2023  nei  limiti  delle  vigenti  facolta'  assunzionali,
maturate  e  disponibili,  dell'amministrazione,  e  quanto  ad  euro
7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a  decorrere  dall'anno
2023  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.