Art. 2 
 
Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso  il  Ministero
  della transizione ecologica e organizzazione  del  Ministero  dello
  sviluppo economico 
 
  1.  Per  il  Ministero  della  transizione  ecologica  l'unita'  di
missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR
e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in  una  struttura
di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo  30
luglio 1999,  n.  300,  e  in  due  uffici  di  livello  dirigenziale
generale, articolati fino a un  massimo  di  sei  uffici  di  livello
dirigenziale non generale complessivi. 
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  sono   resi   indisponibili,
nell'ambito della dotazione organica del Ministero della  transizione
ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario ed e' autorizzata la spesa di  euro
222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale  generale.
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di
riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  e'
prorogato al 31 luglio 2021, nonche', ai soli  fini  dell'adeguamento
dell'organizzazione alle disposizioni  di  cui  al  comma  1,  al  31
dicembre 2021. 
  4. Per il Ministero dello sviluppo  economico  il  termine  di  cui
all'articolo 10, comma 1,  del  decreto-legge  n.  22  del  2021,  e'
prorogato al 31 luglio 2021.