Art. 3 
 
Avvalimento da parte del ministero  della  transizione  ecologica  di
  personale di ENEA e ISPRA e modifica  della  dipendenza  funzionale
  del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma
  dei carabinieri 
 
  1. Il Ministero della transizione ecologica  puo'  avvalersi  della
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo
economico  sostenibile  (ENEA)  e  dell'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per  l'espletamento  delle
attivita' tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  fino  a  un  contingente
massimo  per  ciascun  ente  di  trenta  unita'  di   personale   non
dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di  comando  presso
gli   uffici   del    Ministero    della    transizione    ecologica.
L'individuazione  delle  unita'   di   personale   e   le   modalita'
dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a  titolo
gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di
cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto. Il  trattamento  economico  fondamentale
del  personale  di  cui   al   presente   comma   rimane   a   carico
dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico
accessorio e' a carico del Ministero della transizione ecologica. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  315.900  euro  per  l'anno
2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 800, comma 1, il numero «4.207» e' sostituito dal
seguente: «4.204»; 
    b) alla tabella 4, quadro I, specchio B,  il  numero  «1.131»  e'
sostituito dal seguente: «1.128»; 
    c) alla tabella 4, quadro I, specchio C,  il  numero  «1.108»  e'
sostituito dal seguente: «1.105»; 
    d)   all'articolo   174-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:  «a)
Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari,  che,  ferme
restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal  Capo  di  stato
maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i  compiti
militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i
compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  ai  sensi
dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della
transizione ecologica,  fatta  salva  la  dipendenza  funzionale  dal
Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando
carabinieri  per  la  tutela  agroalimentare.   Il   Ministro   della
transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela
agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni  riconducibili  alle
attribuzioni  del  medesimo  Ministero,  mentre  il  Ministro   delle
politiche agricole, alimentari e  forestali  si  avvale  del  Comando
unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari  per  lo  svolgimento
delle  funzioni  riconducibili   alle   attribuzioni   del   medesimo
Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari
e' retto da un generale di corpo d'armata che  esercita  funzioni  di
alta direzione, di coordinamento e di  controllo  nei  confronti  dei
comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto  all'organico.
L'incarico di vice comandante del Comando e' attribuito  al  generale
di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.»; 
      2) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente: «2-quater.  Il
Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali e  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  definisce  gli  obiettivi  strategici
generali del Comando di cui al comma 2,  lettera  a),  nelle  materie
riconducibili  alle  attribuzioni  dei  Ministeri  della  transizione
ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali.».