Art. 4 
 
Misure di accelerazione delle attivita'  dei  Commissari  in  materia
                             ambientale 
 
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, le parole  «e  senza  alcun  onere  aggiuntivo  per  la  finanza
pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le
deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo e' sostituito
dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del  quadro
economico  degli  interventi  cosi'  come  risultante   dai   sistemi
informativi  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato.  Il  soggetto
attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica
amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di  comando,
aspettativa  o  altra  analoga  posizione  secondo  l'ordinamento  di
appartenenza.  All'atto  del  collocamento  fuori   ruolo   e'   reso
indisponibile per tutta la durata del  collocamento  fuori  ruolo  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.». 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli  interventi  per  il
contrasto al  dissesto  idrogeologico,  presso  ogni  Commissario  e'
istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente  di  personale  non
dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'. 
  3. Per l'attuazione del comma 2,  il  Ministero  della  transizione
ecologica e' autorizzato per l'anno  2021  a  reclutare,  secondo  le
modalita' semplificate di cui all'articolo 10  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, nonche' anche  mediante  scorrimento  di  vigenti
graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato
a  tempo  determinato,  di  durata  complessiva  anche  superiore   a
trentasei mesi e comunque non  superiore  al  31  dicembre  2026,  un
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
Terza, posizione economica F1  -  Comparto  Funzioni  centrali  e  da
assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2  sulla  base
della tabella 1 di cui all'Allegato I. 
  4.  Il  restante  contingente  da  assegnare   ai   Commissari   e'
costituito, fino a un massimo di cinquanta unita'  e  nel  limite  di
spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite  sulla  base
della tabella 2 di cui  all'Allegato  II,  da  soggetti  in  possesso
dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  architetto,
geologo, ingegnere civile e ambientale,  pianificatore  territoriale,
biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, nonche' del personale  delle  Forze  Armate,
delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,
collocati fuori ruolo o in  posizione  di  comando  o  altra  analoga
posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da  individuare
tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero  della
transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Il personale di cui al  presente  comma,
al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della  legge  15  maggio
1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento  economico
fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 
  5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro  3.079.917  per
l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal  2022
al 2026  si  provvede  quanto  a  3.079.917  euro  per  l'anno  2021,
9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro  dal  2023,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e,  quanto  a
7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal  2023  al  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e  successive
modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione  del  comma
5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»; 
    b) al comma 2, dopo le parole  «ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad  eccezione  del  comma  5,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, del citato articolo 20». 
  7. Al fine di  consentire  la  rapida  attuazione  del  sistema  di
collettamento e depurazione  del  lago  di  Garda  e  la  conseguente
tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta  al  termine
della propria vita  tecnica,  il  Prefetto  di  Brescia  e'  nominato
Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4,  commi
2 e 3, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,   n.   55,   per   la
progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per  il
collettamento e la depurazione della sponda  bresciana  del  lago  di
Garda.  Il  Commissario  straordinario  avvalendosi,  senza  nuovi  o
maggiori oneri,  delle  strutture  del  Ministero  della  transizione
ecologica, elabora un  Piano  degli  interventi  e  lo  sottopone  al
Ministro della transizione ecologica. Tale piano  deve  indicare,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  i  codici
unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo
cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto  che
svolge  le  funzioni   di   stazione   appaltante.   Il   Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi  puo'  avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali  e
periferiche  dello  Stato,  degli  enti  pubblici,   delle   societa'
controllate da amministrazioni  dello  Stato,  nonche'  dei  soggetti
privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma
3, del predetto decreto-legge n. 32 del  2019,  dotati  di  specifica
competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di
cui  alle  predette  convenzioni  sono  posti  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi
informativi della Ragioneria Generale dello Stato.  Il  compenso  del
Commissario, i cui oneri sono posti a  carico  del  quadro  economico
degli interventi  da  realizzare  o  completare,  e'  pari  a  quello
indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Nel caso in cui il Commissario svolga le  funzioni  di  stazione
appaltante e' autorizzata l'apertura  di  una  contabilita'  speciale
intestata al medesimo  nella  quale  confluiscono  tutte  le  risorse
finanziarie  pubbliche,  nazionali  e  regionali,  nonche'  le  altre
risorse  destinate  alla  realizzazione  delle  opere.  Alle  dirette
dipendenze del Commissario opera una struttura di  supporto  composta
da un  contingente  di  sei  unita'  di  personale  non  dirigenziale
reclutato con le modalita' di cui  al  comma  4,  in  possesso  delle
competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni.
La  struttura  cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del  Commissario
straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026. 
  8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021
e di euro 293.982 per  ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a  euro  97.994  per
l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026
l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto  a  euro
293.982  per  l'anno  2022  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.