Art. 4 Misure di accelerazione delle attivita' dei Commissari in materia ambientale 1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole «e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario» e il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che e' posto a carico del quadro economico degli interventi cosi' come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, e' collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.». 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario e' istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unita'. 3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica e' autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalita' semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonche' anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 - Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato I. 4. Il restante contingente da assegnare ai Commissari e' costituito, fino a un massimo di cinquanta unita' e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato II, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonche' del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. 5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «'ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,»; b) al comma 2, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20». 7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia e' nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e' effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle societa' controllate da amministrazioni dello Stato, nonche' dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare, e' pari a quello indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonche' le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere. Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unita' di personale non dirigenziale reclutato con le modalita' di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026. 8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.