Art. 5
Inviato speciale per il cambiamento climatico
1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e' fissata, nei limiti di cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1
nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla
pubblica amministrazione, e' corrisposto un compenso determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si
tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, e' collocato presso il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo
l'ordinamento di appartenenza e conserva, se piu' favorevole, il
trattamento economico in godimento, che resta a carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un
numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di
livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.