Art. 5 
 
            Inviato speciale per il cambiamento climatico 
 
  1. Al fine di consentire una piu' efficace partecipazione  italiana
agli eventi e ai negoziati internazionali sui  temi  ambientali,  ivi
inclusi quelli sul cambiamento climatico, il  Ministro  degli  affari
esteri e  della  cooperazione  internazionale  e  il  Ministro  della
transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il  cambiamento
climatico. La durata dell'incarico e'  fissata,  nei  limiti  di  cui
all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e il Ministero della transizione ecologica  assicurano
il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di  cui  al  comma  1
nell'ambito  delle   risorse   finanziarie,   umane   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche  fra  estranei  alla
pubblica amministrazione,  e'  corrisposto  un  compenso  determinato
nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel  caso  in  cui  si
tratti di  un  dipendente  appartenente  ai  ruoli  di  una  pubblica
amministrazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  con  esclusione  del  personale
docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche,  e'  collocato  presso  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale fuori  ruolo  o  in
posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione,  secondo
l'ordinamento di appartenenza e  conserva,  se  piu'  favorevole,  il
trattamento   economico   in   godimento,   che   resta   a    carico
dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata del  collocamento  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni
caso ferma la corresponsione del trattamento economico  di  missione,
nei limiti spettanti al personale della pubblica  amministrazione  di
livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
  4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno  2021,  euro  350.000
per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.