Art. 6 
 
                  Consiglio di amministrazione ENEA 
 
  1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le
parole «tre  componenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «cinque
componenti». 
  2. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,
pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.