Art. 6 Consiglio di amministrazione ENEA 1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti». 2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.