Art. 7 Regime transitorio in materia di VIA e per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione 1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. 2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma»; b) al comma 5, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis». 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.».