Art. 7 
 
Regime transitorio in materia di VIA e  per  il  funzionamento  della
Scuola nazionale della pubblica amministrazione 
 
  1. L'articolo 8, comma 2-bis,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, si applica alle istanze presentate  a  partire  dal  31
luglio 2021. L'articolo 31, comma  6,  del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, che  trasferisce  alla  competenza  statale  i  progetti
relativi agli impianti fotovoltaici  per  la  produzione  di  energia
elettrica  con  potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di   cui
all'Allegato II alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo  punto,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si  applica  alle  istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. 
  2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-bis, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio
in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o  altra
analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,  alla  data  di
adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del  presente
comma»; 
    b) al  comma  5,  le  parole  «comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 2-bis». 
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:   «Il   dirigente
amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in
carica  per   il   disbrigo   degli   atti   strettamente   attinenti
all'ordinaria  amministrazione  fino  alla  nomina   del   Segretario
generale della Scuola medesima.».