Art. 8 Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole «Lo scopo statutario e'» sono inserite le seguenti: «la progettazione nonche'» e dopo le parole «bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» sono inserite le seguenti: «nonche' delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla societa', di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021»; 2) al terzo periodo, le parole «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32»; b) al comma 2-bis, le parole «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»; c) al comma 9, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».