Art. 9 
 
                           Personale CONI 
 
  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  29  gennaio  2021,  n.  5,
convertito dalla legge 24  marzo  2021,  n.  43,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  3,  dopo  le  parole  «ai  sensi   delle   vigenti
disposizioni in materia di assunzioni» sono inserite le seguenti:  «e
ai sensi del comma 4»; 
    b) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Il  CONI,  con
proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in  coerenza
agli standard di  indipendenza  e  autonomia  previsti  dal  Comitato
olimpico internazionale nonche' dalla legge 31 gennaio 1992, n.  138,
e  dal  decreto-legge  19  agosto  2003,  n.  220,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  ottobre  2003,  n.  280,  determina
l'articolazione della propria dotazione  organica  nel  rispetto  dei
limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e  Salute  S.p.A.  di
cui al comma 2, incluso quello  dirigenziale,  e'  inquadrato  tenuto
conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai  profili  di
provenienza, dei compiti svolti e della specificita'  delle  relative
professionalita'. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e  le
modalita' per  il  reclutamento,  attraverso  una  o  piu'  procedure
concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di
cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali,  incluso  il
contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei  principi  di
trasparenza, pubblicita'  e  imparzialita'  e  dei  principi  di  cui
all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo  30,
comma 2-bis, del  predetto  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,
nonche' a ogni altra procedura per l'assorbimento  del  personale  in
esubero.  Le  prove  concorsuali  possono  svolgersi  con   modalita'
semplificata ai sensi dell'articolo 10 del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle
professionalita' di necessaria acquisizione  e  nell'espletamento  di
almeno una prova. Al personale si  applica  il  contratto  collettivo
nazionale  del  personale,  dirigenziale  e  non  dirigenziale,   del
comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.».