Art. 2 
 
       Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI 
 
  1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto
2021». 
  2.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 145, comma 1, le parole  «30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021». 
    b) all'articolo 152, comma 1, le parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6  milioni
di euro per l'anno 2021 e, in termini di  indebitamento  netto  e  di
fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
  4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e  fino  all'entrata
in vigore della presente disposizione.