Art. 4 
 
               Misure in materia di tutela del lavoro 
 
  1. Dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
dicembre 2021, la proroga di sei mesi di cui all'articolo  44,  comma
1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  puo',  in  via
eccezionale, essere concessa, previo accordo presso il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero
dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili  e  delle  regioni  interessate,  anche  per  i
trattamenti  di   integrazione   salariale   straordinaria   di   cui
all'articolo 94, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nel limite di
12,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e la dotazione del Fondo di solidarieta' per  il  settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito  ai  sensi
dell'articolo  1-ter  del  decreto-legge  5  ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,  n.  291,
e' incrementata di 7,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  3,7
milioni di euro per l'anno  2022.  Agli  oneri  derivanti  dal  primo
periodo del presente comma complessivamente pari a  19,7  milioni  di
euro per l'anno per l'anno 2021 e a 9,9 milioni di  euro  per  l'anno
2022 si provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle
fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la
classificazione delle attivita' economiche Ateco2007,  con  i  codici
13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021,
sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per
i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane
nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021.  Per  i
trattamenti concessi ai sensi del presente comma non e' dovuto  alcun
contributo addizionale. 
  3. Per la presentazione delle domande si seguono  le  procedure  di
cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6,  del  decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69. 
  4. Ai datori di lavoro di cui al comma 2, resta precluso fino al 31
ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24
della legge 23 luglio 1991, n. 223  e  restano  altresi'  sospese  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Fino  alla  medesima
data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa  al  datore  di
lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la  facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e  restano,
altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della
medesima legge. 
  5. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono, altresi', esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  6. I trattamenti di cui al comma 2 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a  185,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al  presente
comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'   stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6 pari a 185,4  milioni  di  euro
per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  8. Dopo l'articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 40-bis (Ulteriore trattamento di cassa integrazione  guadagni
straordinaria). - 1. Anche per fronteggiare situazioni di particolare
difficolta'  economica  presentate  al   Ministero   dello   sviluppo
economico, ai datori di lavoro di cui all'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  che  non  possono  ricorrere  ai
trattamenti di integrazione salariale di cui al  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 148 , e' riconosciuto, nel limite di  spesa  di
351 milioni di euro per l'anno 2021, un trattamento straordinario  di
integrazione salariale in deroga agli articoli 4,  5,  12  e  22  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  per  un  massimo  di
tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. L'INPS  provvede
al monitoraggio del limite di spesa  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021 e restano altresi' sospese nel medesimo  periodo  le
procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte
salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia'
impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai  medesimi  soggetti
di cui al  primo  periodo  resta,  altresi',  preclusa  nel  medesimo
periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta'  di
recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.». 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 351 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7. 
  10. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  10,  comma  8,
primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata
di 146,4 milioni di euro per l'anno 2021 e l'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 42, comma 8, primo periodo, del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73 e' incrementata di 97,6 milioni di euro per l'anno
2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma  pari
a 244 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede: 
    a)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, 
    b)  quanto  a  70  milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
    c) quanto a 104 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  fini  di
assicurare la compensazione anche in termini di indebitamento netto e
fabbisogno delle pubbliche amministrazioni,  mediante  riduzione  per
126,6 milioni di euro per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 8,  primo  periodo,  del  decreto-legge  13
marzo 2021, n. 30,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
maggio 2021, n. 61. 
  11. E' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  un  fondo  denominato:  «Fondo  per  il
potenziamento delle competenze e la  riqualificazione  professionale»
(FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per  l'anno
2021. Il Fondo e'  finalizzato  a  contribuire  al  finanziamento  di
progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari  di  trattamenti
di integrazione salariale per i quali e'  programmata  una  riduzione
dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12
mesi, nonche' ai percettori della Nuova prestazione di  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI).  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 50 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 7. 
  12. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
individuati i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse di cui
al comma 11. 
  13. Con effetto dal 1° gennaio 2021: 
    a) il primo periodo dell'articolo 19 comma 3,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile  2020,  n.  27  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
sostituito dal seguente:  «I  periodi  di  trattamento  ordinario  di
integrazione salariale e assegno  ordinario  concessi  ai  sensi  del
comma 1 non sono in ogni caso conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma  3,  30,
comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.»; 
    b)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate  di  assegno
ordinario con causale COVID19, di cui all'articolo 19, commi 1, 5 e 7
del   predetto   decreto-legge   n.   18   del   2020,   sono   posti
prioritariamente a carico delle disponibilita' dei  rispettivi  Fondi
di solidarieta' di  cui  agli  articoli  26,  29  e  40  del  decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dalla normativa vigente; 
    c)  gli  oneri  relativi  alle  domande  autorizzate   di   cassa
integrazione ordinaria con causale COVID19, di cui agli articoli  19,
comma 1, e 20 del citato decreto-legge n. 18 del 2020  sono  posti  a
carico della gestione di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
1989, n. 88 ai sensi di quanto previsto alla lettera a). 
  14. L'INPS e' autorizzato ad aggiornare,  previa  comunicazione  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, la ripartizione degli specifici limiti
di spesa di cui al primo periodo del comma  8  dell'articolo  13  del
decreto-legge 22 marzo 2021,  n.  41,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 in ragione di  quanto  previsto  al
comma 13 e delle risultanze del monitoraggio effettuato ai  fini  del
rispetto dei limiti di spesa medesimi, fermo restando  il  limite  di
spesa complessivo.